Normative e certificazioni

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CERTIFICATI DI MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO

 

Primo assunto assoluto: i certificati di malattia decorrono a partire dalla data del loro rilascio. Il medico può anche indicare un giorno diverso da quello in cui viene redatto il certificato, tuttavia le sedi competenti, INPS e INAIL, considereranno come data d’inizio di malattia e infortunio la data di emissione del certificato. Esistono solo due eccezioni: in caso di malattia (INPS) che venga avvisato il medico il giorno di inizio della malattia e non il giorno dopo; in caso di infortunio (INAIL) che venga avvisato il datore di lavoro dell’avvenuto infortunio.

Consiglio relativo: non appena insorgessero i sintomi della malattia o avvenisse l’infortunio, subito avvisare chi di competenza, ovvero il proprio medico in caso di malattia e il proprio datore di lavoro in caso di infortunio.

 

Il concetto di fondo, correttissimo, è che un medico non può certificare ciò che non ha visto. Può, tuttavia, riportare sul certificato ciò che riferisce il lavoratore, perché se è vero che non può certificare che il giorno precedente il lavoratore fosse ammalato, nulla vieta che possa riportare ciò che il lavoratore gli riferisce.

Consiglio relativo: per essere sicuri di non perdere l’indennità del giorno in corso, in caso non si fosse avvisato il proprio medico, fare riferimento alla guardia medica oppure al pronto soccorso, nel caso in cui non si fosse avvisato il datore di lavoro.

 

Precisazioni su eventuali certificazioni successive al primo certificato e differenze tra INPS ed INAIL:

  • continuazione: deve essere senza interruzione tra l’ultimo giorno del primo certificato e il primo giorno del certificato successivo. Nel caso i giorni fossero terminati il venerdì, ecco che il lunedì si dovrà redigere un certificato di ricaduta.
  • Chiusura: la chiusura riguarda solo l’INAIL e non l’INPS e solo per infortuni superiori a tre giorni. Sotto i tre giorni non occorre chiusura anche in caso di infortunio sul lavoro.

 

Ultime considerazioni sulle competenze: la stesura del certificato di malattia è di pertinenza di qualunque medico. Secondo la normativa vigente dovrebbe rilasciarlo il medico che visita il lavoratore, sia che questo sia il medico di medicina generale, che il medico di pronto soccorso, di guardia medica o di reparto prima di una dimissione. Non è deontologicamente corretto rimandare ad altri medici la stesura di un certificato, sottoponendo di fatto la persona ad un ulteriore aggravio. Dal 2019 competenti per il rilascio dei certificati INAIL sono il medico di medicina generale e il pronto soccorso, non la guardia medica e medici di reparto.

 

I certificati di malattia e di infortunio sul lavoro sono considerati in convenzione, per cui non sono a pagamento. Diverso è il discorso dei certificati assicurativi, i quali, non essendo in atto alcuna convenzione con le assicurazioni, sono a pagamento.

 

CERTIFICATI ASSICURATIVI

 

I certificati assicurativi, come quelli INPS ed INAIL, presentano una minor rigidità in termini di date e contiguità tra un certificato e l’altro. Trattandosi di certificati a pagamento, visto che i soldi non si grattano dai muri, il dottor Lice sarebbe propenso ad effettuarne solo uno, quello di chiusura, racchiudente la storia clinica dell’evento, dal suo inizio alla sua risoluzione, con o senza postumi. L’assicuratore, oppure l’eventuale legale, potrebbe però richiedere una proceduta più canonica. In tal caso si procederà con un più tradizionale e costoso ciclo di apertura, eventuali continuazioni e chiusura.

 

CERTIFICATI DI INVALIDITA’

 

Le procedure di richiesta di invalidità funzionano in modo un po’ diverso da quello che mediamente ci si aspetta. Vediamole insieme.

Per prima cosa occorre inviare all’INPS la domanda di invalidità. Questa parte spetta al medico che raccoglie tutte le informazioni possibili per aumentare le probabilità di ottenerla. Nella richiesta di aggravamento o di accompagnamento, oltre alle patologie presenti, il medico potrebbe chiedere che sia effettuata una visita che specifichi il livello di invalidità attraverso l’attestazione delle abilità residue. Questo perché la commissione di invalidità non visita, non domanda, non ascolta, ma legge gli incartamenti prodotti.

Una volta inviata all’INPS la domanda, l’INPS rilascia l’attestato di ricezione della stessa. Questo attestato viene girato all’interessato perché lo portino ad un patronato, ossia un ente che lo appoggi durante la visita della commissione. In realtà il patronato non fa assolutamente nulla, ma svolge giusto un ruolo di garanzia.

Una volta ricevuto il mandato di patrocinio, l’ente contatta l’INPS che a sua volta allestisce la commissione per la visita, che avviene solitamente nell’arco di un mese.

Una volta accertato lo stato di invalidità e quantificato la stessa, il richiedente riceve la comunicazione dell’esito della visita, che andrà portata all’ASL per la ratifica. Senza questa tappa finale, l’invalidità è come se fosse chiusa in un cassetto, per cui non ha nessuna utilità.

Nel caso il soggetto richiedente non fosse soddisfatto dell’esito della commissione può fare ricorso.

 

CERTIFICATI SPORTIVI

 

Tra tutti i certificati, quelli più richiesti sono quelli per la pratica sportiva. Ma anche qui c’è un sacco di confusione. La normativa indica tre tipi di attività sportiva: quella agonistica, quella non agonistica e quella ludico motoria. La prima richiede un certificato ad hoc rilasciato dal medico sportivo; per la seconda basta un certificato rilasciabile sia dal medico curante che dal medico sportivo (accompagnato dalla dichiarazione che è stato effettuato e refertato almeno un elettrocardiogramma nella vita); per la terza non serve nulla.

Dov’è il problema? Che spesso le palestre o le piscine, a scopo assicurativo o per tutelarsi da eventuali fatalità, richiedono un certificato anche per l’attività ludico motoria.

Giusto per completezza, l’attività ludico motoria è quella praticata non regolamentata da organismi sportivi senza tesseramento a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.

 

TARIFFE CERTIFICATI A PAGAMENTO

 

A seguire i certificati più ricorrenti ed il relativo costo:

Certificato uso sportivo

€ 60.00

Certificato per la patente

€ 90.00

Certificato per l’invalidità (IVA)

€ 100.00

Certificato per porto d’armi (IVA)

€ 120.00

Certificato per assicurazione (IVA)

€ 120.00

 

Note ed esenzioni.

 

Chiudiamo il capitolo con due elementi in continua evoluzione.

Le note sono i codici che vengono apposti per determinare l’esenzione dal pagamento di un determinato farmaco, in base all’utilizzo dello stesso e alla gravità della patologia per cui lo si usa. Per esempio, un protettore dello stomaco è in fascia A, quindi completamente rimborsato a parte il costo del ticket, se utilizzato in condizioni di reale necessità di protezione dello stomaco; è, viceversa a pagamento, se lo si usa per un semplice bruciorino di stomaco. Allo stesso modo i farmaci contro il colesterolo sono gratuiti se il colesterolo è fonte di reale rischio per la salute, ma non lo è se è solo poco più alto, oppure ci si ostina a non mettersi in riga e a mangiare impunemente.

Le esenzioni sono le condizioni che esautorano il possessore dal pagamento dei farmaci e degli esami di pertinenza di quell’esenzione, in caso di esenzione per patologia, o da tutti i farmaci e tutti gli esami, in caso di esenzioni sociali o legate al reddito. Si tratta di piccole o grandi facilitazioni per chi è affetto da determinate patologie o per chi presenta età, reddito o condizione sociale prevista dalla vigente normativa. Attenzione: poiché le esenzioni sociali o per reddito hanno una data di scadenza è possibile imbattersi improvvisamente nella loro scomparsa. È sufficiente fare riferimento ai servizi sociali per risolvere velocemente la questione.